Il Piano Formativo Individuale (P.F.I.)
Il datore di lavoro che assume un apprendista deve stipulare e sottoscrivere il contratto di lavoro;è obbligatoria la forma scritta.
Il contratto di apprendistato, anche dopo la semplificazione avvenuta con il decreto lavoro, rimane comunque un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo definito pertanto “a causa mista” (lavoro +
formazione); esso prevede infatti che l’impresa s’impegni ad offrire e a garantire all’apprendista la formazione
all’interno del rapporto di lavoro. Ed è proprio per questa particolare caratteristica che l’apprendistato si configura come il canale
privilegiato di ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Possono essere assunti in tutti i settori di attività i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Nel caso in cui il giovane possieda una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Il contratto deve contenere:
- l’attività lavorativa (prestazione) oggetto del contratto;
- la durata del periodo di prova (secondo le previsioni della contrattazione collettiva) e del periodo di formazione in apprendistato, nell’ambito dei limiti massimo e minimo fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- il livello di inquadramento iniziale, intermedio e finale;
- la qualifica contrattuale che potrà essere acquisita al termine dell’apprendistato.
Il periodo di formazione previsto per l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere ha una durata massima di tre anni; per le professioni artigiane individuate dalla contrattazione collettiva la durata della formazione può arrivare fino a 5 anni.
E’ previsto anche un limite minimo di durata pari a sei mesi, tranne per le attività che si svolgono in cicli stagionali individuate dalla contrattazione collettiva.
Per l’assunzione di un apprendista non è richiesta alcuna autorizzazione dalla Direzione Provinciale del Lavoro, né l’iscrizione in apposite liste di collocamento.Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la comunicazione telematica preventiva di assunzione, inviando, entro le 24 ore del giorno precedente l’assunzione, il modello UNIFICATO LAV al Centro per l’Impiego competente, secondo le modalità stabilite da ciascuna Regione e Provincia Autonoma.