Le Imprese che possono assumere

Le Imprese che possono assumere
L’apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a contenuto formativo, che permette di assumere giovani di età compresa tra i 18 (o 17 anni se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni (sino al giorno precedente il compimento del trentesimo anno) per l’acquisizione di una qualificazione contrattuale e competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.

Possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante tutte le imprese private appartenenti a tutti i settori di attività. Per i soggetti pubblici è necessario attendere la regolamentazione attuativa.

Il numero di apprendisti che un’impresa può assumere dipende dalla tipologia di impresa e dal numero di lavoratori dipendenti presenti.

Per le imprese artigiane rimangono in vigore i limiti fissati dalla legge quadro sull’artigianato:

  • imprese che non lavorano in serie: da 9 a 13 apprendisti;
  • imprese che lavorano in serie: da 5 a 8 apprendisti;
  • avorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: da 16 a 24 apprendisti;
  • imprese di costruzioni edili: da 5 a 9 apprendisti.

Per le imprese non artigiane valgono i seguenti limiti:

  • da zero a 2 lavoratori qualificati, potranno essere assunti fino a 3 apprendisti;
  • da 3 lavoratori in su, potrà essere assunto un numero di apprendisti pari a quello dei dipendenti qualificati e specializzati in forza all’impresa.

Per quanto concerne la stabilizzazione degli apprendisti (ossia la loro assunzione con contratto a tempo indeterminato a conclusione del periodo di apprendistato), il decreto legge riduce gli obblighi previsti dalla legislazione previgente ai fini di nuove assunzioni in apprendistato (obbligo di stabilizzazione del 30% degli apprendisti nelle aziende con più di 10 dipendenti), da un lato circoscrivendo l’applicazione della norma alle sole imprese con più di 50 dipendenti, dall’altro riducendo al 20% la percentuale di stabilizzazione (nel testo originario del decreto-legge gli obblighi di stabilizzazione previgenti erano stati del tutto soppressi; nel testo approvato dalla camera l’obbligo di stabilizzazione si applicava solo alle imprese con più di 30 dipendenti).