Obblighi e Sanzioni

La formazione si svolge nell’ambito dell’orario di lavoro, in quanto è una componente essenziale del percorso dell’apprendista: senza formazione non può esserci un contratto di apprendistato.

Qualora il datore di lavoro si renda esclusivamente responsabile della mancata erogazione della formazione all’apprendista, e che tale inadempimento impedisca la realizzazione delle finalità formative previste per legge, scatta l’obbligo – per il datore – di versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100%, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. In merito a questa disposizione, nella circolare in argomento si fa osservare l’esistenza un doppio requisito costituito dalla esclusiva responsabilità del datore di lavoro e della gravità della violazione, tale da non consentire il raggiungimento dell’obiettivo formativo.

Detto ciò, per il Ministero è necessario individuare i “margini” della responsabilità datoriale in relazione agli obblighi formativi, per consentire un intervento ispettivo volto a ripristinare un corretto svolgimento del rapporto di apprendistato e l’applicazione del regime sanzionatorio previsto. In particolare, si precisa che nel caso del rapporto di apprendistato professionalizzante, le responsabilità in materia di obblighi formativi vanno considerate in modo diverso a seconda che si tratti di formazione trasversale oppure di formazione di tipo professionalizzante o di mestiere.

Nel primo caso, essendo la formazione trasversale materia di competenza regionale, si precisa che, qualora la Regione renda facoltativa tale tipo di formazione, la mancanza di un vero e proprio obbligo non renderà possibile l’adozione di un provvedimento di carattere sanzionatorio. Di converso, il provvedimento sanzionatorio potrà trovare applicazione nel caso in cui la contrattazione collettiva, nell’attesa dell’intervento regionale, ponga in capo al datore di lavoro l’obbligo di erogare anche la formazione trasversale. Invece, nel caso della formazione professionalizzante o di mestiere, il Ministero richiama quanto affermato nella precedente circ. n. 29/2011: la responsabilità del datore di lavoro si configura qualora non venga effettuata la formazione interna secondo le disposizioni previste dal contratto collettivo e indicate nel piano formativo individuale.

Sempre rimanendo in materia di violazione degli obblighi formativi, nella circolare in argomento si offre una precisazione per quanto riguarda la modalità di applicazione di sanzioni con riferimento ad eventuali inadempimenti nell’erogazione di formazione “formale”. Per il Ministero, l’ispettore dovrà considerare la “quantità”, i contenuti e le modalità della formazione formale individuata dalla contrattazione collettiva e definita nel piano formativo individuale. In tale situazione si dovrà verificare la documentazione che “certifica” la formazione svolta, nonché acquisire le dichiarazioni del lavoratore interessato e di altri soggetti in grado di confermare l’effettività di tale formazione. Detto ciò, l’irrogazione della disposizione dovrà tener conto della possibilità di recuperare il debito formativo, sicuramente più difficile qualora sia prossima la scadenza del periodo formativo inizialmente individuato.

Un’altra violazione presa in esame nella circ. n. 5/2013 è rappresentata dall’eventuale mancata nomina o affiancamento di un tutor all’apprendista, la cui disciplina è di esclusiva competenza della contrattazione collettiva. In questo caso, le violazioni della disciplina in materia di “presenza di un tutore o referente aziendale” non conseguono l’automatica applicazione del regime sanzionatorio di cui all’art. 7, comma 1, del DLgs. n. 167/2011 per mancata formazione dell’apprendista. Per il Ministero, in tali ipotesi occorre evidenziare se la formazione è stata comunque effettuata secondo “quantità”, contenuti e modalità previste dal CCNL e, in secondo luogo, quale sia il ruolo assegnato al tutor dallo stesso accordo collettivo. Infatti, se il tutor svolge un ruolo esclusivamente di “controllo”, la sua assenza non potrà mai comportare una mancata formazione.